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Avviare un'impresa · Italy

Avviare un'impresa — Italy (2026)

ModeratoIndice dei paesi 93 · A+

L’Italia consente la proprietà straniera al 100% delle società senza l’obbligo di avere un azionista residente in Italia o nell’UE, e la costituzione è una procedura interamente digitale che il Registro delle Imprese completa entro cinque giorni dalla presentazione di una domanda valida. La forma giuridica più diffusa è la S.r.l. (società a responsabilità limitata), che richiede comunque un atto costitutivo redatto da un notaio; è possibile costituire una S.r.l. semplificata con un capitale minimo di appena 1 euro. La costituzione è semplice per i cittadini dell’UE, del SEE e della Svizzera, ma i fondatori extracomunitari devono sottoporsi a un ulteriore controllo di reciprocità e, in caso di trasferimento, ottenere un visto per lavoro autonomo e un permesso di soggiorno, il che rende il quadro generale moderatamente complesso piuttosto che privo di ostacoli.

Struttura primariaCodice civile italiano (forme societarie, in particolare la S.r.l. ai sensi dell’art. 2463 e la S.r.l.s. ai sensi dell’art. 2463-bis); iscrizione delle società presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio tramite l’obbligatoria Comunicazione Unica (ComUnica). Norme di base dell’UE (libertà di stabilimento); l’accesso dei soggetti extra-UE è regolato dal principio di reciprocità e dalle norme in materia di immigrazione.

Punti chiave

Partecipazione straniera: consentita al 100%

Gli stranieri possono detenere il 100% di una società italiana e non è previsto l’obbligo di avere un socio italiano o residente nell’UE; è sufficiente che la società abbia la sede legale in Italia. I cittadini dell’UE, del SEE e della Svizzera godono di piena libertà di stabilimento, mentre i cittadini extracomunitari sono ammessi in base al principio di reciprocità (e ne sono esenti se in possesso di un permesso di soggiorno italiano valido o se provengono da un paese con cui è stato stipulato un trattato bilaterale sugli investimenti).

Registrazione digitale "one-stop"

La costituzione di una società avviene esclusivamente tramite la comunicazione unica digitale (ComUnica) inviata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, che provvede contestualmente all’assegnazione del codice fiscale, del numero di partita IVA e alle iscrizioni INAIL/INPS. Il Registro delle Imprese completa la procedura entro cinque giorni dal ricevimento di una domanda valida.

È richiesto un atto notarile

La costituzione di una S.r.l. richiede un atto pubblico di costituzione e uno statuto redatti davanti a un notaio italiano, il quale provvede poi a depositare l’atto per via telematica presso il Registro delle Imprese; questa fase notarile comporta costi aggiuntivi e rappresenta un fattore di complessità fondamentale rispetto alle giurisdizioni in cui la costituzione avviene interamente online.

Capitale minimo

Una S.r.l. standard ha un capitale sociale minimo nominale di 10.000 € (di cui almeno il 25% versato al momento della costituzione, oppure interamente versato nel caso di un unico socio); può anche essere costituita con un capitale compreso tra 1 € e 9.999,99 €, nel qual caso deve essere interamente versato in contanti. La S.r.l. semplificata (art. 2463-bis) utilizza un modello ministeriale standard, è riservata a soci persone fisiche ed è esente dalle spese notarili e dalle imposte di bollo e di registrazione.

Registrazioni fiscali

Ogni azienda e i suoi rappresentanti devono ottenere un codice fiscale e una partita IVA dall’Agenzia delle Entrate; tali dati vengono inseriti nella dichiarazione ComUnica e costituiscono i prerequisiti per l’emissione di fatture, la stipula di contratti e l’apertura di un conto corrente bancario.

Fondatori extracomunitari: aspetti relativi al visto e al permesso di soggiorno

I cittadini extracomunitari che intendono trasferirsi per gestire l'attività devono ottenere un visto d'ingresso per lavoro autonomo e un permesso di soggiorno, il che comporta la dimostrazione di disporre di risorse adeguate e l'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Camera di Commercio competente, un ulteriore ostacolo in materia di immigrazione che si aggiunge alle procedure di costituzione della società.

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La presente pagina è una traduzione fornita a titolo informativo; la versione inglese è quella ufficiale e non costituisce un parere legale.